La Costituzione della Repubblica Italiana dedica all’organizzazione giudiziaria gli articoli da 101 a 110 ed all’esercizio della giurisdizione, cioè specificamente allo “ius dicere” del diritto romano, gli articoli da 111 a 113 oltre quelli da 24 a 27 e quindi ben 17 articoli, pari ad oltre il 12% dell’intero testo costituzionale, senza contare la parte specificamente riservata alla Corte Costituzionale, pure chiamata a risolvere i conflitti tra organi costituzionali dello Stato ed a giudicare il Presidente della Repubblica se messo in stato d’accusa.
Emerge pertanto il grande interesse che i membri dell’Assemblea costituente avevano per la giustizia intesa in senso lato e l’enorme importanza che essi riservavano all’amministrazione ed all’esercizio di essa.
Sotto il profilo dell’organizzazione giudiziaria, la “ratio” della Carta fondante della Repubblica si articola in alcuni principi emblematici dello Stato di diritto, assolutamente innovativi per l’epoca della loro enunciazione e che conservano validità attuale.
Innanzitutto si è voluto “liberare” il giudice dall’onere di reperire e gestire le unità lavorative ed i mezzi economici necessari per lo “ius dicere” e si è fatto carico di tale incombenza al Ministro della giustizia (unico ministro del quale il governo non può fare a meno perché è l’unico espressamente nominato nella Costituzione), il quale si deve assumere la responsabilità politica di ogni eventuale insufficienza delle dotazioni umane e materiali. Pertanto il Ministero deve quantificare le piante organiche; assumere e ripartire il personale sul territorio; procurare gli immobili, le dotazioni informatiche, gli arredi, i veicoli, i materiali di consumo ecc. ed ovviamente sopportarne le spese insieme con tutte quelle correnti (energia, comunicazioni, pulizia ecc.) benché, da qualche anno, le commissioni di manutenzione, che svolgevano una funzione meramente propositiva, avendo come interlocutori anche e soprattutto i Comuni sedi degli uffici giudiziari, hanno assunto una denominazione diversa ed un ruolo di maggiore responsabilità su delega del Ministro.
Si è poi affermato il principio che la magistratura, in essa compreso il Pubblico Ministero, non è un potere (non può esistere un potere che non può quanto meno gestire le risorse di cui necessita), ma è un ordine al servizio della collettività. Un ordine tuttavia indipendente ed autonomo da ogni altro potere come garanzia dei diritti di libertà del cittadino. Indipendenza ed autonomia bilanciate dal solenne obbligo per i giudici, ma dobbiamo dire per tutti i magistrati, di essere e di sentirsi soggetti alla legge, quantunque soltanto alla legge nonché dalla previsione di un organo costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura, la cui composizione mista di magistrati e laici di nomina parlamentare garantisca un efficace controllo sull’operato dei primi senza mortificarne le prerogative costituzionali.
La complessa alchimia costituzionale in questa delicata materia si è poi sviluppata attraverso almeno altri tre principi di grandissima importanza e strettamente funzionali al disegno strutturale sopra delineato.
Il primo è il divieto di istituzione di giudici speciali insieme col divieto di sottrarre procedimenti al giudice naturale precostituito per legge. Se si fosse consentito al parlamento o addirittura al governo di istituire giudici a loro piacimento ed a seconda di esigenze contingenti, si sarebbe svuotata la funzione di garanzia del cittadino che la magistratura, nella sua doverosa imparzialità come corollario della sua autonomia ed indipendenza, deve assicurare. Così come, se si fosse consentito di assegnare gli affari ai giudici non in base a rigide regole di competenza, si sarebbe dato ingresso alla possibilità di scegliersi il giudice secondo la propria convenienza.
Il secondo è l’inamovibilità del magistrato con la conseguente impossibilità di un suo trasferimento, cioè della privazione o sostituzione delle funzioni svolte, se non col suo consenso o per motivi disciplinari accertati e sanzionati con il rispetto di specifiche procedure e garanzie. Corollario di questo principio è poi quello della distinzione dei magistrati tra loro solo per diversità di funzioni e quindi la separazione della progressione economica stipendiale dalla funzione esercitata in concreto, avendo quest’ultima pari dignità in tutti i gradi e le articolazioni della giurisdizione.
Il terzo principio è l’obbligo di motivazione dei provvedimenti al fine di consentire, nei successivi gradi di giudizio, il controllo dell’iter logico che li sorregge nonché la completezza e la correttezza dell’esame delle risultanze processuali acquisite.
Oltre 50 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, il legislatore ha ritenuto necessario arricchire l’ordito normativo in tema di giustizia con l’integrazione dell’art. 111, conferendo dignità costituzionale all’enunciazione dei principi di un processo che possa definirsi giusto prevedendo non il diritto di difesa, già definito dall’art. 24 inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, ma che l’esercizio di tale diritto debba avvenire in contraddittorio tra le parti su un piano di parità, davanti ad un giudice imparziale (ecco che viene espressamente richiesta l’imparzialità come prodotto dell’autonomia e dell’indipendenza) e il tutto in un tempo ragionevole che non vanifichi l’aspettativa di ristoro dei diritti violati.
Trattasi in definitiva di un modello costituzionale di organizzazione e disciplina dell’esercizio della giurisdizione estremamente sofisticato e di raffinata architettura il quale tuttavia, proprio in quanto tale, necessita per la sua completa attuazione del perfetto funzionamento sinergico di tutte le sue componenti : premura del potere amministrativo nella predisposizione delle risorse; competenza del potere legislativo nell’elaborazione delle norme sostanziali e processuali; rigore morale, preparazione professionale ed abnegazione lavorativa dell’ordine giudiziario e del personale amministrativo; lealtà e spirito di collaborazione degli esercenti il diritto di difesa e, non da ultimo, serietà e di nuovo imparzialità dell’organo costituzionale titolare del potere disciplinare e, prima ancora, della delicata funzione di decidere sulle promozioni ed assegnazioni di chi è chiamato sul campo a dare compiuta realizzazione ai principi costituzionali.