TITOLO I - Costituzione. Durata. Sede. Scopo. Attività.

Art. 1 - E' costituita in Salerno l'Associazione ex-Allievi Liceo Tasso - Salerno (in seguito denominata "l'Associazione"), con carattere esclusivamente culturale e di nazionalità italiana. L'Associazione, con caratteristica ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale), non ha fini di lucro ed esclude ogni sua caratterizzazione partitica e religiosa.

Art. 2 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Salerno, presso il Liceo-Ginnasio Statale "T. TASSO" alla Piazza S. Francesco d'Assisi n° 1. E' prevista la possibilità di istituire sedi secondarie o distaccate.

Art. 4 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere o attuare qualsiasi iniziativa intesa a favorire i contatti e gli incontri fra tutti coloro i quali hanno frequentato il Liceo-Ginnasio Statale "T. TASSO" di Salerno, costituire uno dei punti di riferimento culturale della Città, istituire borse di studio per gli allievi del Liceo "T. TASSO", e svolgere funzione di supporto e di incremento delle attività extrascolastiche praticate nel Liceo "T. TASSO".

TITOLO II - Soci. Loro categorie. Ammissione. Recesso.

Art. 5 - Al raggiungimento dello scopo sociale saranno finalizzate principalmente le seguenti attività: organizzazione di conferenze, seminari, simposi, scambi interculturali con Enti ed altre Associazioni similari, anche di nazionalità straniera.

Art. 6 - I Soci si distinguono in: Fondatori e Ordinari, per coloro i quali hanno frequentato il Liceo-Ginnasio Statale "T. TASSO" di Salerno; Aggregati, Sostenitori, Onorari e Benemeriti. a) Soci Fondatori sono coloro i quali hanno promosso e costituito l'Associazione con il loro contributo. Sono altresì Soci Fondatori quelli che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo. Si considerano altresì Soci Fondatori i soci ordinari che hanno maturato un periodo ininterrotto di iscrizione per almeno dieci anni. b) Soci Ordinari sono tutti coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione a seguito di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. I soci Fondatori e Ordinari mantengono la qualifica di Soci Juniores fino al compimento del 25° anno di età. c) Soci Aggregati sono tutti coloro i quali abbiano svolto o svolgano una particolare attività nell'ambito del Liceo "T. TASSO", i quali entrano a far parte dell'Associazione a seguito di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. d) Soci Sostenitori sono tutti coloro (Persone fisiche e giuridiche, Enti o Associazioni) i quali contribuiscano in maniera rilevante allo svolgimento delle attività dell'Associazione. e) Soci Onorari sono tutti coloro ai quali siano riconosciuti meriti speciali nei confronti dell'Associazione, ovvero perché occupino posizioni di particolare rilievo o svolgano attività particolari nei settori che interessano gli scopi dell'Associazione. f) Soci Benemeriti sono tutti coloro i quali abbiano svolto o svolgano una attività di particolare rilievo in favore dell'Associazione.

Art. 7 - I Soci vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa domanda accompagnata dalla relativa quota. La qualità di Socio Sostenitore, Onorario o Benemerito viene conferita dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Le dimissioni dalla qualità di socio vanno presentate per iscritto.

Art. 8 - La quota di ammissione, valida anche quale quota sociale per l'anno in corso, viene stabilita in £ 50.000 (Cinquantamila) - (pari ad Euro 25,82); mentre viene stabilita nella misura ridotta di £ 20.000 (Ventimila) - (pari ad Euro 10.32) per i Soci Juniores. La quota versata nel periodo che va dalla costituzione dell'Associazione fino al 31.12.2000 si intende valida anche per l'anno sociale 2001. I Soci Fondatori, soltanto per il primo esercizio finanziario, versano la quota nella misura di £ 100.000 (pari ad Euro 51,64) - ridotta a £ 40.000 (pari ad Euro 20,64) per i Soci Fondatori Juniores, al fine di poter coprire i costi iniziali necessari per la costituzione e per la fase di avvio dell'Associazione. I Soci Sostenitori, Onorari e Benemeriti sono esonerati dal pagamento della quota sociale. Le quote sono suscettibili di variazione a seguito di decisione adottata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea.

Art. 9 - I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, ed hanno il dovere di osservare le deliberazioni degli Organi sociali, di pagare le quote così come fissate e di astenersi da ogni attività che possa recare nocumento all'Associazione e al suo prestigio.

Art. 10 - Nel caso di trasgressione ai principi dell'Associazione, il Presidente potrà decidere, previa sospensione temporanea, sulla esclusione del socio, sentito il parere di almeno cinque Soci Fondatori.

Art. 11 - La qualità di Socio si perde per dimissioni o esclusione.

TITOLO III - Patrimonio ed Entrate.

Art. 12 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti. Le entrate dell'Associazione, finalizzate allo svolgimento della propria attività, sono costituite: a) dalle quote sociali di cui all'art. 8; b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia all'atto della costituzione e si concluderà al 31.12.2001. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio.

TITOLO IV - Organi sociali.

Art. 13 - Gli Organi sociali sono: l'Assemblea generale di tutti i Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente e dal Segretario. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci Fondatori e durerà in carica per il quinquennio 2001-2005, così da consentire la fase di avvio nella organizzazione dell'Associazione. I successivi Consigli Direttivi verranno eletti dall'Assemblea generale dei Soci e dureranno in carica per un triennio. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci Fondatori nonché i Soci Ordinari che abbiano maturato un periodo ininterrotto di iscrizione per almeno tre anni. E' prevista la nomina in qualità di Presidente Onorario per il Preside pro-tempore del Liceo-Ginnasio Statale "T. TASSO" di Salerno. In caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente o del Segretario, l'Assemblea, all'uopo convocata, procederà alla nuova elezione. Nessun compenso è dovuto al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario.

Art. 14 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e tutte le volte che ne sia fatta richiesta dagli altri due membri, e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

Art 15 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, per promuovere e curare le attività culturali dell'Associazione e per l'organizzazione delle manifestazioni, può essere coadiuvato da Commissioni specifiche formate da Soci appartenenti a qualsiasi categoria.

Art. 16 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione, nonché i poteri dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di quest'ultima alla prima riunione.

Art. 17 - I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente almeno una volta all'anno mediante l'affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata in Salerno, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 18 - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o Statuto.

Art. 19 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci; per quanto riguarda i Soci Fondatori, Ordinari e Aggregati, gli stessi dovranno essere in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Art. 20 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 21 - Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 Codice Civile, che qui di seguito si riporta: "Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto". Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 22 - Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, e, soltanto per la nomina delle cariche sociali, a scrutinio segreto. Le modalità di votazione saranno stabilite dall'Assemblea con alzata di mano.

Art. 23 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 21 Codice Civile: "Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati". L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Comitato per la liquidazione delle attività composto dal Presidente e da tre Soci Fondatori. Dopo l'estinzione delle passività sociali, l'Assemblea dei soci sarà convocata un'ultima volta per decidere, con le maggioranze ordinarie, sulla devoluzione dei beni residui.

Art. 24 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Presidente; il Presidente giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, sentito il parere di almeno cinque Soci Fondatori; il relativo lodo sarà inappellabile.

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